Tocca nel vivo uno dei problemi più attuali di internet la sentenza del tribunale di Milano che ieri ha condannato tre dirigenti di Google Italy per violazione della privacy. Il procedimento si riferisce alla vicenda, datata 2006, della pubblicazione su Google Video (servizio oggi sospeso a favore di YouTube acquistato da Google nel giugno 2006) di un filmato che mostrava un minore autistico insultato e picchiato da quattro coetanei all’interno di una scuola di Torino.
Ai dirigenti sono stati inflitti mesi 6 di reclusione, con il beneficio della condizionale, per “violazione della privacy”, mentre sono stati assolti dal reato di diffamazione. Ricordiamo che i responsabili, gli autori del video, sono stati condannati in altro procedimento, in virtù della minore età, a 11 mesi di lavori socialmente utili.
La vicenda ha suscitato anche la reazione dell’ambasciatore USA in Italia David Thorne: “Pur riconoscendo la natura biasimevole del materiale - precisa l’ambasciatore - non siamo d’accordo sul fatto che la responsabilità preventiva dei contenuti caricati dagli utenti ricada sugli internet service provider”.
Per la Legge italiana questo genere di responsabilità ricade su chiunque gestisca un blog o un sito, che viene oggi equiparato ad un editore.

La domanda è: il servizio di Google è un servizio svolto in qualità di editore? Se la risposta è “no” siamo di fronte al fatto che anche gli ISP sono considerati responsabili, dal Tribunale di Milano, di quello che ospitano, anche temporanenamente in rete. Se la risposta è ““, cioè Google, con GoogleVideo, svolge il servizio di un editore, allora i codiddetti UGC User Generated Content sono da considerarsi come contribuiti di “autori”, sui quali l’editore ha l’obbligo di vigilare e ne porta le responsabilità conseguenti. Ma, in questo caso, non si capisce per quale ragione siano stati condannati per violazione della privacy e non per diffamazione, reato che si sarebbe visto attribuire qualunque editore.

La difesa ha sostenuto che Google si è comportata correttamente, perchè “non ha alcun obbligo di controllo preventivo sui video messi in Rete, mentre, dal momento in cui è stato informato di quel filmato ignobile l’ha subito eliminato”. I PM milanesi, al contrario, sostengono la tesi che “non è questione di libertà ma di responsabilità” e che i diritti non possono essere calpestati in nome della libertà d’impresa. Giusto, ma sono affermazioni di principio che non ci permettono di capire nulla, occorrerà leggere le motivazioni della sentenza del Giudice. In ogni caso, secondo i PM milanesi Google ha la responsabilità di vigilare, a questo punto preventivamente, cioè prima di un’ordinanza dell’Autorità - che al contrario deve attendere un ISP - come un editore, su quando viene messo in rete dagli utenti. Il servizio GoogleVideo nel quale è comparso il materiale incriminato è da considersi pertanto servizio di un editore o di un ISP?
Il punto è importante. E’ evidente a tutti che una sentenza del genere trova l’eco che trova solo perchè si tratta di Google non di un piccolo ISP locale che probabilmente si sarebbe visto sigillare i server dall’Autorità senza grande scalpore. Allora profittiamo dell’eco sollevata per dibattere più a fondo la questione, senza fanatismi ma considerando anche quale rischio si solleva se la piattaforme di sharing, per il semplice fatto di raccogliere pubblicità, fossero equiparate ad editori.

Dal nostro punto di vista (ad di là ovviamente dello squallore dell’oggetto della vicenda) la questione importante è capire se una sentenza del genere va a ledere o meno “i principi fondamentali sui quali è stato construito internet” come afferma Marco Pacini di Google.
Personalmente ritengo dirimente l’osservazione del modello di business di Google Video. Con il servizio di video sharing può, in effetti assomigliare molto a quello di un editore puro: offro contenuti gratuiti agli utenti e incasso la pubblicità. Il fatto che si tratti di una piattaforma pubblica, dove i contenuti sono generati dagli utenti stessi, non mi pare sposti il problema di molto. Diverso sarebbe se, poniamo il caso, gli utenti che pubblicano video su Google, pagassero un fee per il servizio di pubblicazione, storage, accessibilità, hosting, senza trattare in alcun modo il dato. In questo caso GoogleVideo sarebbe un semplice service provider. E’ il vecchio modello lo so. E’ possibile, diversamente, considerare il servizio di sharing Video come piattaforma disintermediata di scambio di contenuti fra utenti. In questo caso è la normativa comunitaria (Direttiva Europea sul commercio elettronico 2000/31/CE) ad esonerare ogni responsabilità per il “trasportatore passivo”. In quale caso rientra GoogleVideo?

Cosiderare le piattaforme digitali di scambio come “editori” è un rischio grave che potrebbe avere conseguenze per tutto il web 2.0. Questo modo di affrontare il problema deriva da una cultura formatasi “offline” e mi lascia molti dubbi .

Sarebbe giusto, e mi auguro di farlo presto, affrontare la questione non tanto in punta di diritto, (per farlo occorrerà attendere la sentenza) ma alla luce del dibattito in corso sui diritti e doveri di internet e della costruenda “internet bill of right”, promossa anche da ISOC Società Internet Italiana che nei prossimi giorni dovrebbe pronunciarsi su questa questione, una volta raccolte maggiori informazioni.

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